STATUTO MANUZIO SOCIETà EDITRICE ETS

 

 

Art. 1. Denominazione

è costituita l’associazione denominata “Manuzio società editrice ETS”

 

Art.2 Sede

L’associazione ha sede nel comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) in via Rovai n. 6.

L’eventuale trasferimento della sede associativa non comporta modifica dello statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 Scopo

Manuzio società editrice ETS è una libera associazione, apolitica, costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, di promozione culturale e utilità sociale.

Le finalità principali dell’associazione sono:

  • editare, promuove e distribuire opere letterarie di particolare interesse culturale;
  • promuovere la lettura e l’amore per la conoscenza;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e artistici;
  • promuovere l’evoluzione di una coscienza civica e lo sviluppo del pensiero critico;
  • ampliare la conoscenza della cultura letteraria e artistica in genere;
  • diffondere l’etica della gentilezza.

 

Art. 3. Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’associazione eserciterà in via esclusiva o principale:

  • l’attività di interesse generale definita nell’5 comma 1, lettera i) del d.lgs 117/2017 e così descritta: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;
  • l’attività di interesse generale definita nell’5 comma 1, lettera d) del d.lgs 117/2017 e così descritta “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”.

 

L’associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito dell’attività di interesse generale:

 

  • editare libri (inediti e non), riviste, giornali, opuscoli, materiale didattico, testi in genere di valore culturale;
  • tradurre ed editare testi usciti di catalogo ma ritenuti di fondamentale valore culturale e sociale;
  • promuovere la diffusione della cultura e dell’arte anche attraverso la partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
  • organizzare eventi di interesse culturale a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
  • divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
  • valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
  • svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
  • proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per imprese, università, enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
  • favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura, lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero;
  • svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi;
  • organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • organizzare e gestire corsi di formazione professionale nel campo dell’editoria, della scrittura, della sceneggiatura, dell’arte in generale compresa la pittura, la fotografia, il teatro, il cinema anche in collaborazione con istituti scolastici, statali, parificati e privati e/o altri enti di formazione professionale.

 

L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

 

L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare l’attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

 

L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Le persone che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritte in un apposito registro.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

 

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 4. Durata

L’associazione viene costituita senza limiti temporali di durata.

 

 

Art. 5 Associati

Il termine “Associati” indica tutte le persone che, condividendo i principi espressi nel Manifesto dell’associazione (allegato al presente statuto) nonché i principi espressi nello statuto stesso, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell’associazione, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati i soci fondatori dell’associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell’associazione che è organizzata secondo il principio generale di democraticità e della totale assenza di ogni forma di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell’associazione, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

 

Art.6 Ammissione degli associati

Le persone che intendano far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta alla segreteria, compilando e firmando il modulo predisposto.

Sulla richiesta di ammissione all’associazione si pronuncia il Consiglio direttivo con delibera motivata da adottarsi entro sessanta giorni. In esito all’ammissione il richiedente viene iscritto nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il segretario dell’associazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei probiviri in occasione della successiva convocazione.

 

Art. 7 Diritti degli associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.

Ogni associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’associazione (Libro degli associati, Libro dei verbali dell’Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale nella sede dell’associazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza del segretario o del Presidente dell’associazione, nei locali della sede associativa previo appuntamento.

 

Art.8 Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea dei soci mediante richiesta inviata al Presidente dell’associazione a mezzo raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione della quota associativa versata né a parte di essa.

 

Art.9 Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli associati
  • il Consiglio direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei probiviri
  • l’Organo di controllo

 

Art.10 Assemblea degli associati

Possono partecipare all’Assemblea e hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

 

L’Assemblea ordinaria degli associati:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
  • approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea straordinaria degli associati:

  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 10 – A Funzionamento dell’Assemblea degli associati

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio direttivo, presso la sede dell’associazione o in altro luogo, almeno due volte all’anno: la prima, per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno precedente, del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e per il rinnovo delle cariche venute a scadere; la seconda, per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

 

L’Assemblea viene convocata in via straordinaria per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. Viene inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

 

L’assemblea viene convocata mediante avviso contente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere. Tale avviso sarà comunicato a ogni associato utilizzando uno strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea. Tale avviso sarà inoltre pubblicato nel sito internet dell’associazione ed esposto nella bacheca della sede sociale.

 

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’associazione.

 

L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o con delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità dell’assemblea prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, validamente costituita.

 

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno il 75% degli associati aventi diritto.

 

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal componente del Consiglio direttivo più anziano in carica o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’Assemblea stessa.

La verbalizzazione è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero a un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali dell’Assemblea.

 

Nelle assemblee, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione da parte del Consiglio direttivo.

Ciascun associato può esprimere un solo voto. All’associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni venti suoi associati, con un massimo di cinque voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

 

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe, ovvero cinque nel caso che l’associazione abbia non meno di cinquecento associati.

 

Il voto si esercita in modo palese.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo preposto alla gestione e all’amministrazione dell’associazione. Detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

 

Spetta al Consiglio direttivo:

  • deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • predisporre le bozze del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’associazione;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’Assemblea;
  • stabilire i compensi per i volontari e gli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’associazione, fra i quali acquistare o alienare beni immobili e mobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generali dei mezzi finanziari dell’associazione, contrarre con banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  • sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Rete di Imprese o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire incarichi e/o mandati a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;

 

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a undici determinato dall’Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti fra gli associati (persone fisiche); durano in carica tre esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

 

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

 

Dalla funzione di consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissione, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

 

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel quale la sostituzione è avvenuta.

 

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

 

Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito con uno strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza l’adunanza può essere convocata con un preavviso di almeno quarantotto ore.

 

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell’Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

 

Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di controllo.

 

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  • che sia consentita al Presidente l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  • che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  • che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea per gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ovo sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

 

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario; ogni verbale viene poi trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio.

 

I componenti del Consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’associazione o al buon corso dell’attività.

I componenti del Consiglio direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

 

I componenti del Consiglio direttivo rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori dell’associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475 – ter del codice civile.

 

Art. 12 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di specifici atti.

 

Art.13 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti in Assemblea. Dura in carica tre esercizi, cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Art.14 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contrabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea può nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora i membri dell’Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono svolgere anche la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

I componenti dell’Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.

 

Se collegiale, l’Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza di nomina dell’Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del codice civile.

La funzione di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere.

 

Art.15 Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio dell’associazione è l’insieme dei beni, mobili e immobili, di proprietà dell’ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definite nell’art. 3 del presente statuto.

In coerenza con l’assenza di scopo di lucro dell’associazione è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti di organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indirette di utili le seguenti attività:

  • la corresponsione agli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
  • l’acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in favore di associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione o ne facciano parte, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale dell’associazione;
  • la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento

 

L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art.16 Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

 

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal revisore.

Il bilancio così redatto, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio direttivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio per la definitiva approvazione.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità di legge entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio direttivo, all’Organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

 

Art.17 Scioglimento dell’associazione

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

 

Art.19 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 e il D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

virgoletta chiusa

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